Arbitraggio
Tra i sistemi di composizione delle controversie l’arbitraggio è quello che più somiglia all’udienza in tribunale. In confronto al giudizio però è di regola più rapido.
Le parti, scegliendo l’accordo arbitrale, concordano di affidare la soluzione della controversia ad un arbitrato e questo esclude la competenza del Tribunale. L’arbitraggio e l’iter giudiziale, quindi, si escludono a vicenda.
Con l’arbitraggio i clienti possono raggiungere una composizione consensuale della controversia. Se non ci riescono, sono gli arbitri a decidere in merito alla controversia. La possibilità di impugnare un lodo arbitrale con un ricorso per l’annullamento della decisione è molto limitata.
Gli accordi sull’arbitrato sono di regola stipulati con clausole contrattuali e/o con le disposizioni delle condizioni generali che regolano le attività commerciali.
Il regolamento di base per la procedura di arbitraggio è definito dalla Legge Zakon o arbitraži (Legge sull’arbitrato – ZArbit, Gazz. uff. RS n. 45/2008 del 9/5/2008).
Altro: Ministrstvo za pravosodje (Ministero della giustizia)